Decreto flussi 2027: quote, calendario e adempimenti a carico del datore di lavoro

La circolare interministeriale del 1° ottobre 2026, n. 7185, definisce le modalità operative dell’annualità 2027 della programmazione triennale dei flussi di ingresso dei lavoratori stranieri, fissata dal D.P.C.M. 2 ottobre 2025 per il periodo 2026-2028. Le quote autorizzate per il 2027 sono 165.850: 76.200 per lavoro subordinato non stagionale, tra cui 14.000 riservate all’assistenza familiare, 89.000 per lavoro subordinato stagionale nei settori agricolo e turistico e 650 per lavoro autonomo. Tra i Paesi di provenienza è inserito, a partire dal 2027, anche il Kenya, in attuazione del memorandum d’intesa in materia di migrazione e mobilità firmato con l’Italia il 2 luglio 2026.

La procedura si articola in due momenti distinti. La precompilazione delle domande di nulla osta sul Portale Servizi ALI è aperta dalle ore 9:00 del 23 ottobre alle ore 20:00 del 7 dicembre 2026, con una finestra di riapertura dal 9 al 13 dicembre limitata al completamento delle istanze già avviate. L’invio definitivo è consentito soltanto nella giornata prevista per ciascuna categoria: il 12 gennaio 2027 per il lavoro stagionale agricolo, il 9 febbraio per il lavoro stagionale turistico, il 16 febbraio per il lavoro non stagionale e il 18 febbraio per l’assistenza familiare. Le domande restano presentabili fino al 31 dicembre 2027, nei limiti delle quote disponibili, e sono trattate in ordine cronologico di invio.

Quanto ai requisiti, il datore di lavoro che agisce come utente privato può presentare al massimo tre domande, limite introdotto dal D.L. n. 146/2025, e deve disporre di un indirizzo di posta elettronica certificata censito in INI-PEC o in INAD. Per il lavoro non stagionale la domanda è preceduta dalla verifica presso il centro per l’impiego sull’indisponibilità di lavoratori già presenti sul territorio, e il decorso di otto giorni senza riscontro consente di proseguire con la procedura. Alla domanda deve essere allegata l’asseverazione rilasciata da un consulente del lavoro, da un avvocato o da un dottore commercialista, salvo il ricorso alla procedura semplificata tramite le organizzazioni datoriali firmatarie del protocollo del 1° ottobre 2024. È inoltre preclusa la presentazione di nuove domande a chi, nel triennio precedente, non abbia sottoscritto il contratto di soggiorno richiesto, salvo che la mancata sottoscrizione dipenda da cause non imputabili al datore di lavoro.

Assumono rilievo anche gli adempimenti successivi al rilascio del nulla osta. Il datore di lavoro deve confermare la richiesta entro quindici giorni dalla comunicazione di conclusione degli accertamenti relativi al visto, ai sensi dell’art. 22, comma 5-quinquies, del D.Lgs. n. 286/1998, come modificato dal D.L. n. 146/2025; in mancanza la richiesta si considera rifiutata e l’eventuale nulla osta già rilasciato è revocato. Deve inoltre informare tempestivamente il lavoratore di ogni comunicazione ricevuta sull’iter della pratica. Il contratto di soggiorno va sottoscritto e trasmesso per via telematica allo Sportello unico entro quindici giorni dall’ingresso in Italia, termine elevato da otto a quindici giorni dal D.Lgs. n. 83/2026 (art. 22, comma 6).

La conferma e la trasmissione del contratto possono essere curate da soggetti abilitati ai sensi della legge n. 12/1979 o dalle organizzazioni datoriali più rappresentative cui il datore conferisca mandato o aderisca (art. 24-bis, comma 2-bis), ferma restando in capo al datore di lavoro la titolarità degli adempimenti. In materia di idoneità alloggiativa la circolare rinvia alla circolare del Ministero dell’Interno n. 9859/2025, relativa alle modifiche dell’art. 4 della legge n. 182/2025 per i lavoratori ospitati in strutture ricettive o in dormitori stabili di cantiere.

La brevità dei termini di conferma e di sottoscrizione, insieme alla revoca prevista in caso di inerzia, impone di verificare in anticipo requisiti e documentazione, perché ogni passaggio resta a carico del datore di lavoro anche quando è affidato a un intermediario.